Art. 1.
(Finalità).

      1. In attuazione dell'articolo 13 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, lo Stato, con il concorso della Regione autonoma della Sardegna, predispone un piano organico straordinario e aggiuntivo degli interventi necessari al fine di conseguire l'obiettivo contestuale dello sviluppo economico e del progresso sociale dell'Isola, di seguito denominato «piano», assicurandone il coordinamento funzionale con gli interventi previsti dalle leggi statali e dalle normative comunitarie aventi analoghe finalità.